La riorganizzazione della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, legata all'approvazione del t.u. di cui all'art. 1 della legge 123/2007, con la definitiva approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2008 ha trovato l'attesa attuazione. La normativa raccolta è composta da 13 titoli, per 306 articoli complessivi e 51 allegati. Il titolo IV riguarda i cantieri temporanei e mobili e, all'interno di questo il capo II contiene le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota.
Il riordino normativo contenuto nel t.u. è chiaramente finalizzato a elevare il livello di protezione dei dipendenti e a semplificare gli adempimenti burocratici per le imprese, favorendo la messa in sicurezza delle strutture. I punti cardine del decreto riguardano gli obblighi del datore di lavoro; le sanzioni; la sospensione dell'attività di impresa; l'interdizione alla partecipazione ad appalti pubblici e la sorveglianza sanitaria.
Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni od omissioni , conformemente alla sua formazione , alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. In particolare i lavoratori devono:
- Contribuire insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti o dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale;
- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e i DPI;
- segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze di mezzi e dispositivo, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengono a conoscenza , adoperandosi direttamente, in caso di urgenza , nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, e fatto salvo l'obbligo di rimozione per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- Non rimuovere o modificare i DPI o di segnalazione o di controllo ;
- Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza o che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- Partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- Sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal decreto o comunque disposti dal medico competente;
I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto devono disporre di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.
FORMAZIONE,INFORMAZIONE,
USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
Per DPI si intende qualsiasi attrezzatura destinata a essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo da uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro. Tali DPI, da usarsi quando le tecniche di prevenzione e i mezzi di protezione collettiva non sono sufficienti, devono essere adeguati ai rischi da prevenire , senza comportare di per se un rischio maggiore, devono essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro, devono tenere conto delle esigenze ergonomiche e di salute del lavoratore e devono poter essere adattabili all'utilizzatore secondo le necessità. In ogni caso l'addestramento è indispensabile per ogni DPI che, ai sensi del D.Lgs. 475/1992, appartenga alla terza categoria e per i dispositivi di protezione dell'udito.
SISTEMI DI PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE DALL' ALTO
Nei lavori in quota, qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva, è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente, quali i seguenti:
- Assorbitori di energia;
- Connettori;
- Dispositivi di ancoraggio;
- Cordini;
- Dispositivi Retrattili;
- Guide o Linee vita flessibili;
- Guide o Linee vita rigide;
- Imbracature;
Il sistema di protezione, certificato per l'uso specifico, deve permettere una caduta libera non superiore ai 1.5 m o, in presenza di dissipatore di energia, di 4 m.
Il cordino deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore, lungo una guida o linea vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisionali.
Nei lavori su pali il lavoratore deve essere munito di ramponi o mezzi equivalenti e di idoneo dispositivo anticaduta.